14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1974 del 29 aprile 1999
Testo massima n. 1
Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., le cose in sequestro preventivo [ nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio ] vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. [ Nella specie, la S.C., ha annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell’imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l’eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall’azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile ].
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