14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3450 del 23 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Con la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p. la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata solo nei casi previsti dall’art. 240, secondo comma, c.p. Nel caso di giuoco automatico, l’art. 110 T.U.L.P.S. dispone sì la confisca degli apparecchi da gioco, ma non estende la disciplina dettata dall’art. 240 cpv. sul punto; d’altra parte, il denaro sequestrato e gli apparecchi stessi non costituiscono il prezzo del reato, né la detenzione degli apparecchi stessi, l’uso o la loro alienazione costituisce reato, ex art. 240, secondo comma, c.p. e ciò perché il reato de quo è a spazio circoscritto. Infatti, è attribuita rilevanza penale al fatto quando date condotte sono tenute in ambito spaziale definito, nel caso «luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie» [ art. 110, terzo comma, T.U.L.P.S. ] al di fuori del quale, quindi, tali condotte sono penalmente irrilevanti. Ne consegue che in caso di patteggiamento gli apparecchi da gioco automatico non sono confiscabili. [ Fattispecie relativa a tenuta, in esercizio di vendita di genere di monopolio, di un gioco d’azzardo costituito dall’apparecchio video games denominato «gioco del poker» ].
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