14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 877 del 22 marzo 1996
Testo massima n. 1
Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 [ in materia di caccia ]. Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell’art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell’avverbio «sempre», e non quale espressione di un’esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché, non ricorrendo un’ipotesi contemplata dall’art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l’applicabilità di detta confisca, al cosiddetto patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]