14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19 del 3 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Il capo di una sentenza con il quale il giudice, sul presupposto della sussistenza di plurime domande [ o di questioni di merito ] talune delle quali, a suo giudizio, non immediatamente definibili, disponga, con riferimento a queste ultime, la prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione, come consentito dagli artt. 277 e 194 c.p.c., si risolve in una situazione che ha, per ratio decidendum, la mera affermazione dell’esigenza dell’ulteriore istruzione e, per contenuto, da un canto, il rinvio della decisione sulla domanda all’esito di detta istruttoria e, dall’altro, l’ordine di prosecuzione del processo ai fini dell’espletamento dell’istruttoria e della pronuncia definitiva. Ne discende che, avendo quel capo e la relativa pronuncia natura meramente ordinatoria ed istruttoria, le affermazioni sulle quali detto provvedimento si forma non possono impegnare la decisione della causa o costituire preclusioni in sede di sentenza, né sono suscettibili di impugnazione in una con la sentenza che abbia deciso sulle altre domande o sulle altre questioni.
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