14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9749 del 9 settembre 1994
Testo massima n. 1
In tema di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento, il comma 1 dell’art. 445 c.p.p. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito: la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di pene accessorie, l’applicazione di misure di sicurezza [ ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240, comma 2, c.p. ]. Ciò comporta che la legge non esclude altre e diverse statuizioni dovute per legge e che, come tali, non possono essere oggetto di pattuizione tra le parti. Tra queste indubbiamente è l’ordine di ripristino, previsto dal comma 2 dell’art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431, che non è una pena accessoria, né un effetto penale della condanna, ma una vera e propria sanzione amministrativa, tanto è vero che ai sensi dell’art. 15 della L. n. 1497 del 1939 essa può essere applicata pure dalla pubblica amministrazione.
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Testo massima n. 1
La contravvenzione prevista dall’art. 734 c.p. — distruzione o deturpamento di bellezze naturali — può coesistere e concorrere con quella di cui all’art. 1 sexies, della L. 8 agosto 1985, n. 431 in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Mentre infatti nel reato di cui all’art. 734 c.p. il precetto si può individuare nel divieto di cagionare distruzione o deturpamento di bellezze naturali, nel reato di cui all’art. 1 sexies il precetto è quello di non porre in essere attività in certe zone senza l’autorizzazione amministrativa, a prescindere dal risultato dell’attività stessa con riguardo alle bellezze naturali aggredite, le quali possono risultare anche non danneggiate dall’attività non autorizzata. L’oggettività fattuale è parimenti diversa: nel primo reato consiste nella distruzione e nel deturpamento di bellezze naturali, nel secondo reato nell’eseguire un’attività senza la previa autorizzazione amministrativa.
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