14 Mag Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 109 del 24 febbraio 1996
Testo massima n. 1
In caso di patteggiamento per un reato di costruzione abusiva in zona sismica, quando non siano state osservate disposizioni tecniche necessarie a garantire la stabilità e sicurezza dell’immobile, la demolizione del manufatto deve essere imposta indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevista dall’accordo raggiunto tra le parti. In sede esecutiva il provvedimento potrà essere rideterminato per consentire l’adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell’Ufficio tecnico regionale o del genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell’attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione.
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