14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2779 del 11 febbraio 1994
Testo massima n. 1
L’ordine di demolizione preveduto dall’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria, per cui è applicabile anche nell’ipotesi di sentenza pronunciata sull’accordo delle parti, trattandosi di sentenza di condanna, ogni qual volta vi sia stata inerzia della pubblica amministrazione. La sentenza che ometta tale pronuncia va di conseguenza annullata, per violazione di legge, limitatamente alla mancata applicazione dell’ordine di demolizione, che può essere disposto direttamente dalla Corte di cassazione.
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