Cass. civ. n. 351 del 10 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di distanze legali per pozzi e cisterne, l'art. 889 c.c. è norma di carattere generale, mentre il successivo art. 890 c.c. è norma di carattere specifico, che riguarda i depositi nocivi o pericolosi per i quali sussiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità; tuttavia, in assenza di una specifica regolamentazione, il limite di due metri fissato dall'art. 889 c.c. per i depositi "innocui" vale anche per i depositi nocivi o pericolosi (nella specie, cisterna di gasolio) in ossequio al principio di ragionevolezza e coerenza del sistema.