Cass. civ. n. 2665 del 26 maggio 1978

Testo massima n. 1


L'esonero dall'obbligo di osservare le distanze per l'apertura di vedute, qualora fra i fondi vicini vi sia una via pubblica, è limitato alle vedute dirette, ai sensi dell'art. 905 terzo comma c.c. Pertanto, la veduta laterale od obliqua, da un balcone, sul fondo del vicino, è soggetta alla distanza stabilita dall'art. 906 c.c., anche se dal balcone medesimo sia possibile l'esercizio di una veduta diretta verso una via pubblica.

Testo massima n. 2


L'obbligo di mantenere le tubazioni a distanza di almeno un metro dal confine, fissato dall'art. 889 secondo comma c.c., trova fondamento nella potenziale dannosità di tali opere, se realizzate a distanza inferiore, e, pertanto, non può essere derogato per il fatto che fra i due fondi esista un muro divisorio (sia esso comune, ovvero appartenente ad uno solo dei proprietari confinati o ad un terzo), né per il fatto che le tubazioni medesime, per ubicazione particolare od altri accorgimenti tecnici, non ingenerino un concreto pericolo di danno.

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