14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7960 del 18 luglio 1995
Testo massima n. 1
Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale [ art. 624, comma 1, c.p.p. ] di sentenza di patteggiamento [ art. 444 c.p.p. ] per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall’atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell’annullamento parziale.
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