14 Mag Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 3794 del 25 agosto 1994
Posted at 15:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. [ Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputato, tendente all’annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]