Cass. pen. n. 18883 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
NAVIGAZIONE - Delitto di pirateria - Nozione di "depredazione" - Riferimento alle condotte di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. - Fattispecie.
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Cod. Navig. art. 1135
Cod. Navig. art. 1137
Legge 02/12/1994 num. 689