Cass. civ. n. 18881 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16359 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

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