Cass. pen. n. 18873 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005 - Applicabilità - Ragioni.


In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2629 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 com. 2
Cod. Pen. art. 161 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis
Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B) CORTE COST.
Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Costituzione art. 25 com. 2