14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2626 del 9 luglio 1976
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore [ con la sua parte bassa ] e di divisione tra i due immobili [ con la sua parte più alta ] si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei fondi finitimi, nella parte sovrastante detto livello.
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