Cass. civ. n. 2626 del 9 luglio 1976

Testo massima n. 1


Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte più alta) si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei fondi finitimi, nella parte sovrastante detto livello.

Normativa correlata