Cass. civ. n. 18837 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Spedizione dell'atto di appello a mezzo posta - Prova della data di consegna all'ufficio postale - Data risultante dalla distinta postale - Sufficienza - Fattispecie.


Nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4151 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.