14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8171 del 18 agosto 1998
Testo massima n. 1
In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti «a dislivello», la norma codicistica di cui all’art. 887 non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello ex novo — ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale — sia opera del proprietario del fondo inferiore [ incombendo su quest’ultimo, in tal caso, l’onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata ovvero reso maggiormente soggetta a smottamenti ], né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore [ nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo ], né quando il muro sia stato, infine, costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria [ o anche solo utile ] per il proprio fondo [ nel qual caso resta a suo carico, con l’onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro ].
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