14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 854 del 12 febbraio 1986
Testo massima n. 1
Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e simili, è necessario che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l’affacciarsi sull’altrui fondo vicino, così da determinarne il permanente assoggettamento al peso della veduta; e non occorre che tali opere siano sorte per l’esclusivo scopo dell’esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per l’ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente la detta idoneità. Un lastrico solare in tanto può ritenersi destinato all’esercizio di una servitù di veduta nel fondo vicino in quanto il mezzo predisposto per l’accesso a tale manufatto possa essere usato, senza pericolo per la propria incolumità, anche da soggetti che non dispongano di particolari attitudini o di specifica esperienza e non si avvalgano di particolari accorgimenti o cautele. [ Nella specie, è stata esclusa la configurabilità della veduta in considerazione del fatto che per accedere al lastrico occorreva servirsi di una scala di legno a pioli e passare, dopo l’attraversamento di un solaio, per una porticina alta m. 1,40 e larga cm. 90 ].
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Testo massima n. 2
Poiché la facoltà d’innalzamento del muro comune, prevista dall’art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione dell’osservanza della distanza legale stabilita specificamente per le vedute dell’art. 907 dello stesso codice, è consentito l’innalzamento del muro comune che delimiti un lastrico solare, ove questo, in considerazione delle non agevoli modalità di accesso ad esso, sia da ritenere non destinato all’esercizio di una servitù di veduta.
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