Cass. civ. n. 18722 del 09 luglio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore, trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all'individuazione della normativa applicabile al caso concreto).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 19244 del 2021

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 8
Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1