14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4753 del 13 dicembre 1994
Testo massima n. 1
L’impugnazione consentita alla parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell’imputato emessa all’esito del rito abbreviato [ art. 442 c.p.p. ], cui la medesima parte civile abbia prestato accettazione, non è il ricorso per cassazione, bensì l’appello, nei casi in cui con tale mezzo può proporre impugnazione il P.M. [ art. 576, comma 1, c.p.p. ]. Ne consegue l’obbligo per la Corte di cassazione di provvedere, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., alla conversione del gravame erroneamente proposto.
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Testo massima n. 2
Poiché la competenza territoriale, funzionale e per materia degli organi del pubblico ministero è di carattere derivato, in quanto connessa a quella del giudice presso il quale essi sono costituiti, il P.M. può esercitare le proprie funzioni solo nei procedimenti che la legge demanda al giudice con il quale è collegato da detto rapporto e, per conseguenza ulteriore, può considerarsi titolare del diritto di impugnazione soltanto avverso i provvedimenti emessi dal «suo» giudice. Ne consegue l’esclusione della legittimazione del P.M. presso la pretura ad impugnare i provvedimenti del tribunale e, in particolare, ad impugnare l’ordinanza emessa dal tribunale, a conclusione del procedimento di riesame, di un provvedimento di sequestro adottato dal Gip della pretura.
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