14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11634 del 16 novembre 1991
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione nel giudizio abbreviato, a seguito della sentenza n. 363 del 23 luglio 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, secondo comma, c.p.p., va considerato ammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna, salvo che questa riguardi una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. La predetta sentenza di annullamento non può influire sui rapporti già esauriti, ma è efficace sui rapporti in corso e nei giudizi non ancora definiti, almeno per quel capo o quel punto che è interessato dalla norma dichiarata nulla. Ne consegue che la sentenza del giudice di appello, dichiarativa di inammissibilità del gravame per il disposto dell’art. 443, secondo comma, c.p.p., emessa anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale e non ancora definitiva perché assoggettata al controllo di legittimità, risulta ormai fondata su norma non più esistente, e come tale nulla per violazione di legge. Essa va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame del gravame.
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