14 Mag Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 4967 del 16 maggio 1996
Testo massima n. 1
Poiché la norma di cui all’art. 443 c.p.p., che detta limiti all’appello nel giudizio abbreviato, si applica solo allorquando si proceda con tale rito alternativo, nell’ipotesi di rito ordinario, i casi di appello sono quelli previsti dall’art. 593 c.p.p. che dichiara inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e non già quelle con le quali sono state applicate sanzioni sostitutive.
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