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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9921 del 11 marzo 2010

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9921 del 11 marzo 2010

Testo massima n. 1

L’ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l’abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti. [ Fattispecie di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immediato ].

Testo massima n. 2

Qualora l’imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto di giudizio immediato abbia chiesto ed ottenuto, com’è suo diritto [ in presenza delle condizioni di legge ] l’ammissione al giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p., l’eventuale revoca di tale ammissione costituisce provvedimento abnorme, comportante nullità del giudizio che, a seguito di esso, sia stato svolto nelle forme ordinarie.

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