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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25221 del 21 giugno 2001

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25221 del 21 giugno 2001

Testo massima n. 1

In tema di giudizio abbreviato per reati punibili con la pena dell’ergastolo, la norma transitoria di cui all’art. 4 ter, commi secondo e terzo, del decreto legge 7 aprile 2000, prevede che la richiesta di rito abbreviato sia ammissibile nel giudizio d’appello se è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., e se l’istanza è stata proposta prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale rinnovata, la quale non coincide con la chiusura del dibattimento ma corrisponde all’esaurimento dell’attività di assunzione delle prove ed al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali.

Testo massima n. 2

La sussistenza della premeditazione nell’omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto, desunta dal precedente pedinamento della vittima e dalla partecipazione al delitto di due persone, il cui concorso ha necessariamente richiesto un’opera di preventivo convincimento, in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l’imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso.

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