Cass. pen. n. 11060 del 5 novembre 1991
Testo massima n. 1
Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.
Testo massima n. 2
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.