Cass. pen. n. 11060 del 5 novembre 1991

Testo massima n. 1


Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.

Testo massima n. 2


Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Normativa correlata