Cass. pen. n. 18602 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Rigetto della richiesta per l'assenza del programma di trattamento - Avvenuta presentazione all'ufficio di esecuzione penale della richiesta di elaborazione di tale programma - Illegittimità del provvedimento reiettivo - Ragioni.


In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 31730 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 3