14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12853 del 20 marzo 2003
Testo massima n. 1
Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l’imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione [ art. 441, comma 5, c.p.p. ], di disporre in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale [ art. 603, comma 3, c.p.p. ] sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa dell’imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest’ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un’assoluta esigenza probatoria.
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