14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38184 del 8 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In caso di richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato subordinata ad integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l’integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All’esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell’accoglimento o quella del rigetto dell’istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall’imputato. Ne consegue che dà luogo a nullità di cui agli artt. 178, lett. c ], e 180 c.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente [ nell’affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullità, avendo l’imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato ].
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