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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 998 del 23 maggio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 998 del 23 maggio 1992

Testo massima n. 1

In tema di revoca della sentenza ai sensi dell’art. 434 c.p.p., la novità della prova può riguardare modalità della condotta dell’agente diverse da quelle originariamente contestate e che avevano indotto il giudice al proscioglimento dell’imputato. L’unica condizione posta dalla surricordata norma è che la nuova fonte di prova, da sola o unitamente a quelle già acquisite, possa determinare il rinvio a giudizio. [ Fattispecie relativa alla revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento ].

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