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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2162 del 2 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2162 del 2 luglio 1993

Testo massima n. 1

Nel caso in cui il Gip abbia disposto il ritardo del deposito dei verbali e delle registrazioni relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche a mente dell’art. 268, quinto comma, c.p.p., legittimamente indizi di colpevolezza possono esser desunti, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, dagli «appunti» relativi alle intercettazioni medesime. Detti «appunti», infatti, se non tengono luogo dei verbali di intercettazione e, dunque, sono sono destinati a far parte del fascicolo del dibattimento, a norma dell’art. 431, primo comma, lett. b ], c.p.p., tuttavia consentendo la individuazione degli atti cui si riferiscono e dei relativi contenuti, possono far parte del fascicolo del P.M. e di essi può tenersi conto ai fini dell’adozione di misure cautelari.

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