14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10964 del 27 settembre 1999
Testo massima n. 1
Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, il documento in cui tale volontà viene manifestata ha funzione di impulso processuale e deve necessariamente confluire nel fascicolo di cui all’art. 431 c.p.p. Qualora ciò non sia avvenuto [ per inerzia o per errore ], la materiale allegazione di esso ben può esser disposta anche nel corso del dibattimento [ ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 491 c.p.p., che pone espressamente un’eccezione alla preclusione fissata dal primo comma ], ovvero richiesta nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 603, secondo comma, c.p.p., allorquando il reperimento materiale del documento sia avvenuto dopo il giudizio di primo grado, e comunque disposta d’ufficio ai sensi del terzo comma del medesimo art. 603.
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