14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5401 del 8 maggio 2000
Testo massima n. 1
Alla ammissione di una prova nuova ai sensi dell’art. 507 c.p.p., il giudice non può non far seguire l’ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Pertanto, l’istanza di ammissione di queste ultime, che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l’attività probatoria già autorizzata, integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell’art. 495, secondo comma, c.p.p.
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Testo massima n. 2
L’individuazione di un soggetto – sia personale sia fotografica – è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d’ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l’efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all’art. 500 c.p.p., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest’ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 ss. c.p.p., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l’assunzione di quest’ultimo mezzo di prova.
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