14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2758 del 3 giugno 1997
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui durante gli atti introduttivi venga accertato un difetto di notifica o il mancato rispetto dei termini di comparizione, non va ordinata la restituzione degli atti al Gip per un nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che venga notificato il precedente decreto con la specificazione della diversa data di udienza, o mediante annotazione a margine, o mediante allegazione dell’ordinanza dibattimentale. Ciò in quanto l’omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio non costituisce nullità del provvedimento, dato che i vizi riguardanti la notifica di tale atto non influiscono affatto sulla sua validità. Consegue l’obbligo della rinnovazione della citazione, anche d’ufficio, da parte del giudice procedente. [ Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra il tribunale e il giudice per l’udienza preliminare ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]