14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3559 del 18 marzo 1999
Testo massima n. 1
La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato non presente all’udienza preliminare determina un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. attinendo alla mancata costituzione del contraddittorio. In proposito non può ritenersi, quando l’imputato sia domiciliato presso il difensore e questi sia presente, che la lettura del provvedimento equivalga alla notifica per le parti presenti ex art. 424, secondo comma, c.p.p. considerata la presenza del difensore domiciliatario equivalente alla notifica all’imputato assente. Infatti, proprio il nesso tra tale disposizione e quella di cui all’ultimo comma dell’art. 429 stesso codice, che stabilisce che il decreto è notificato all’imputato che non era presente all’udienza preliminare, esclude la estensibilità dell’art. 424 all’imputato assente, e ciò in quanto la notifica del decreto che dispone il giudizio attiene alla contestazione dell’accusa che richiede, a tutela del diritto di difesa, la diretta e personale conoscenza dell’imputazione contenuta nell’atto che costituisce il passaggio alla fase del giudizio.
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