14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 508 del 9 gennaio 2004
Posted at 15:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
La dichiarazione di nullità, pronunciata dal tribunale per indeterminatezza dell’accusa, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice di appello ai sensi dell’art. 428 c.p.p., comporta la regressione del procedimento alla fase dell’udienza preliminare. [ Fattispecie relativa a conflitto, ritenuto ammissibile dalla Corte, sollevato dal giudice di appello al quale il tribunale, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, aveva trasmesso gli atti per la rinnovazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]