14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1077 del 7 febbraio 1992
Testo massima n. 1
È nullo il decreto di citazione a giudizio, quando il pubblico ministero non rispetti l’obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo. Nel nuovo rito è più difficile integrare l’imputazione con le «risultanze» degli atti processuali proprio per il ridotto numero dei verbali contenuti nel fascicolo per il dibattimento. Ne deriva che non è più sufficiente la mera ripetizione della formulazione legislativa, senza alcun riferimento alla condotta concretamente ascrivibile all’imputato. La genericità o la semplice indeterminatezza dell’imputazione incidono infatti sul diritto di difesa, poiché non pongono l’interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere. [ Nella specie l’imputato — ricorrente per saltum — era chiamato a rispondere di violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti per la mancata adozione delle misure necessarie, atte ad evitare il deterioramento della situazione ambientale preesistente. La Corte ha annullato la sentenza impugnata ed il decreto di citazione, rilevando che mancava qualsiasi richiamo alla individuazione delle misure predette ed ogni descrizione, sia pur minima, dello stato pregresso, essendosi il pubblico ministero limitato ad una mera trasposizione del dettato normativo nel capo di imputazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]