Cass. pen. n. 41281 del 18 dicembre 2006

Testo massima n. 1


Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., può essere esercitato pur quando non vi sia stata precedente acquisizione di prove, e anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, ma sempre che l'iniziativa probatoria sia assolutamente necessaria e miri, pertanto, all'assunzione di una prova decisiva nell'ambito delle prospettazioni delle parti, non essendo consentito, invece, che il giudice possa coltivare un'ipotesi atonoma e alternativa, pena la violazione del basilare principio di terzietà della giurisdizione.

Testo massima n. 2


Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile «riprodurre» nuovamente nel dibattimento attraverso l'escussione dell'operante: ciò che si verifica allorquando contengano o la descrizione di un'attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni.

Testo massima n. 3


Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati.

Normativa correlata