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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 327 del 31 marzo 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 327 del 31 marzo 1995

Testo massima n. 1

Qualora, con riferimento ad un reato permanente, nel capo di imputazione risulti indicata soltanto la data della denuncia e non ancora quella di cessazione della condotta illecita, deve ritenersi che la consumazione del reato si sia protratta sino alla data della pronuncia di primo grado. [ Principio affermato in tema di prescrizione ai fini dell’accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della stessa ].

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