Cass. civ. n. 18518 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Onere della prova a carico del danneggiato - Nesso causale tra cosa ed evento - Custodia - Sufficienza - Diligenza nel relazionarsi con la res oggetto di custodia - Esclusione - Fattispecie.


In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26142 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.