14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4327 del 4 febbraio 2004
Posted at 15:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
La morte dell’imputato, prosciolto dal giudice delle indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 c.p.p. con sentenza non definitiva, perché impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa ai sensi dell’art. 428, comma terzo c.p.p., operando come causa di estinzione del reato, determina il venir meno dell’interesse della parte offesa all’impugnazione proposta, che deve essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma quarto e 591, lett. a ] c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]