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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16908 del 3 maggio 2007

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16908 del 3 maggio 2007

Testo massima n. 1

L’annullamento della sentenza di non luogo a procedere per accoglimento del ricorso della parte civile deve essere disposto senza rinvio, non potendo comportare, in assenza del ricorso del pubblico ministero, né il rinvio al tribunale per un nuovo esame da parte del giudice dell’udienza preliminare, né il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. [ Mass. redaz. ].

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