14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7836 del 16 giugno 1999
Testo massima n. 1
Affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell’agente porti a una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro, così da impedirgli la funzione educativa e i poteri inerenti all’affidamento, rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società.
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Testo massima n. 1
In caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», anziché quella corretta «perché il fatto non costituisce reato», la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all’errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula [ in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ] non ha influenza sulla posizione dell’imputato, per il quale resta ferma l’intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza [ di assoluzione perché il fatto non sussiste ]. Infatti, al querelante vanno riconosciuti l’interesse e la legittimazione all’impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l’imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l’impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante.
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