Cass. pen. n. 31728 del 21 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 c.p.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della «comunicazione con più persone» in una lettera inviata dal presidente di un Tribunale ad un presidente della Corte di appello — nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale — la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura «riservata personale» conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).
Testo massima n. 2
In tema di risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità.
Testo massima n. 3
L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche.