Cass. civ. n. 18502 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Condanna provvisionale ex art. 539 c.p.p. - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione - Nuovo procedimento esecutivo - Necessità - Fattispecie.


La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16169 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 336
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.