Cass. pen. n. 40049 del 28 ottobre 2008

Testo massima n. 1


È inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula «perché il fatto non sussiste » con quella, corretta, «perché il fatto non costituisce reato » nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo ) di danno.

Testo massima n. 2


L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione determina l'assoluzione dell'imputato con la formula «perché il fatto non costituisce reato » e non con quella «perché il fatto non sussiste » (La Corte ha altresì precisato che l'assoluzione con l'indicata formula si impone non solo nel caso in cui ci sia la prova positiva, ma anche in quello caratterizzato dall'insufficienza o dalla contraddittorietà della prova in ordine alla ricorrenza della causa di giustificazione ).