Cass. pen. n. 18486 del 31 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Sentenza del giudice di pace - Competenza a provvedere - Corte di appello - Ragioni.


In tema di rescissione del giudicato, l'istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 23075 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39

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