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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19906 del 28 aprile 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19906 del 28 aprile 2004

Testo massima n. 1

Qualora, essendo stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato dalla corte d’appello, in accoglimento di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, il giudice del dibattimento rilevi la nullità del capo d’imputazione per assoluta genericità del medesimo, legittimamente lo stesso giudice dispone la restituzione degli atti alla corte d’appello, la quale dovrà nuovamente pronunciarsi sul proposto gravame, fatta salva la facoltà, da parte del pubblico ministero, in quella sede, di procedere, nei limiti e con le garanzie di legge, all’integrazione dell’imputazione.

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