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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22770 del 13 maggio 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22770 del 13 maggio 2004

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell’assenza ingiustificata dell’imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l’astensione del difensore, l’avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell’imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore.

Testo massima n. 2

Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d’appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio [ fattispecie in tema di perizia ].

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