14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39930 del 9 novembre 2001
Testo massima n. 1
L’assoluto impedimento a comparire dell’imputato, indicato dall’art. 420 quater comma 1 c.p.p., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato e a lui non ascrivibile [ in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l’invalidità dell’ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell’imputato sul presupposto che non sussistesse l’ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti ].
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