14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 45276 del 24 novembre 2003
Testo massima n. 1
Il giudizio celebrato in contumacia nei confronti di imputato detenuto all’estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente autorità straniera, non essendone consentita l’estradizione, né la consegna temporanea all’Italia, è affetto da nullità assoluta e non sanabile neanche per effetto del consenso successivamente prestato dal medesimo imputato a partecipare al giudizio di appello in videoconferenza internazionale, che non può essere inteso come equipollente a una tacita rinuncia alla precedente richiesta di partecipazione personale, dovendo la rinuncia stessa risultare in modo espresso o almeno non equivoco per facta concludentia.
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Testo massima n. 1
Il magistrato applicato, a norma dell’art. 110, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. mod. [ c.d. ordinamento giudiziario ], alla procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, è da considerare incardinato, a tutti gli effetti di legge, per l’intera durata dell’applicazione, in detto ufficio e pertanto, a differenza di quello che abbia solo preso parte al giudizio di appello ai sensi dell’art. 570, comma 3, c.p.p., è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, a nulla rilevando l’eventuale inosservanza – in quanto sprovvista di grado, a nulla rilevando l’eventuale inosservanza – in quanto sprovvista di sanzione processuale – dei criteri di organizzazione dell’ufficio come stabiliti dalla tabella approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura [ nella specie, con riferimento all’attribuzione del compito di redigere i motivi di impugnazione delle sentenze di appello ].
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